Assolto perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza pronunciata nei giorni scorsi in tribunale a Cuneo a carico di un ottico di Savigliano che, venne rinviato a giudizio con l’accusa di abuso della professione.
La vicenda risale al maggio 2020, quando una donna - un’investigatrice privata incaricata dall’agenzia Ago di Milano - si presentò nel negozio di ottica dell’imputato, a Savigliano, per chiedere un controllo della vista. Terminato l’esame l’ottico disse alla cliente che non sarebbe stata necessaria una modifica delle lenti ma lei gli spiegò di avere una familiarità con il glaucoma. L’uomo, a quel punto, le consigliò un controllo specialistico e, di fronte all’insistenza della cliente, le misurò la pressione oculare col tonometro a soffio: un’ulteriore visita che il professionista, ottico e optometrista, secondo la Procura non avrebbe potuto né dovuto svolgere perché lo strumento diagnostico sarebbe di uso esclusivo di un oculista.
"Il tonometro serve a rilevare eventuali cambiamenti della pressione oculare per ottenere una diagnosi precoce: proprio per questo è necessario che venga impiegato da un medico". Erano state queste le conclusioni rassegnate dal pubblico ministero che aveva chiesto la condanna dell’imputato a quattro mesi di reclusione oltre al pagamenti di una mila di 8mila euro.
Alla visita nel negozio dell’imputato, i Nas non riscontrato alcuna irregolarità, ma il fatto avvenuto con l’investigatrice si rivelò sufficiente per il rinvio a giudizio, in un processo nel quale l’Ordine dei Medici e Società di Oftalmologica Italiana figurano come parte civile: “È stata violata una legge che sicuramente vieta l’utilizzo del tonometro a professionisti che non siano medici oculisti”, aveva sostenuto il legale di parte civile, che aveva chiesto la corresponsione di un risarcimento danni e una provvisionale di 5mila euro.
Nel corso dell’ultima udienza è stato ascoltato il presidente nazionale di Federottica, il dottor Andrea Afragoli, che ha parlato di un “disallineamento oggettivo” tra quella che era la professione dell’ottico una volta e l'attuale. La normativa che elenca gli strumenti che possono essere dai centri ottici risale al 1994: “Tra questi il manometro a soffio non c’è - aveva precisato-, è anche vero che da quell’anno, quindi trent’anni fa, l’elenco non è mai stato rivisto: è assai probabile che quando il legislatore ha scritto questo documento lo strumento non esistesse”.