Non le venivano pagate le ferie maturate perché smaltite d'ufficio nei periodi delle festività secondo il calendario scolastico regionale. Accolto il ricorso di una docente precaria, con contratto a tempo determinato al 30 giugno di ogni anno scolastico, promosso dalla UIL Scuola di Cuneo.
E' di ieri, martedì 29 ottobre, la sentenza del Tribunale di Cuneo che ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagarle l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre alle spese processuali per un ammontare di oltre 2mila euro. Un risarcimento che copre ciascun anno scolastico lavorato, tre per il caso specifico.
Si tratta del primo caso in provincia di Cuneo. Diventa così uno spartiacque per gli oltre 2mila supplenti precari.
Nella sentenza viene riportata la normativa di riferimento in materia secondo cui, prima dell’entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva l’obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Con l'articolo 1 di questa legge, però, “si mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali; tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013. E’ utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l’anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d’ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie; le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto; il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite”.