Cronaca - 24 luglio 2024, 07:12

Albese aggredì la vicina, non imputabile per vizio di mente. Per lui un’insolita richiesta di danni

L’uomo era stato chiamato a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e lesioni. Fu assolto ma sottoposto a misura di sicurezza presso una comunità terapeutica nell’Astigiano

Il palazzo di giustizia di Asti

E’ fissata per i prossimi giorni la valutazione con la quale l’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Alessandria dovrà esprimersi sulla persistenza delle condizioni in ragione delle quali da circa due anni un albese classe 1990 è sottoposto alla misura di sicurezza dell’obbligo di permanenza presso la comunità terapeutica "Don Ferraro" di Incisa Scapaccino, nell’Astigiano. 

A disporla era stata la sezione penale del Tribunale di Asti con la sentenza emessa dalla giudice Roberta Dematteis il 4 aprile 2022. Di fronte alla giudice l’uomo era comparso chiamato a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, perché si opponeva con violenza e minaccia agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, intervenuti per mettere fine alle condotte aggressive che lo stesso imputato aveva messo in atto nei confronti di una vicina di casa. 

Per le stesse azioni il 34enne albese era finito a giudizio anche per i reati di violazione di domicilio e lesioni, ma all’esito del processo la giudice lo dichiarò assolto dai reati a lui ascritti in quanto non imputabile per vizio di mente

Da qui la misura di sicurezza, della quale si valuterà ora l’opportunità del proseguimento. Nel frattempo il Comando Legione Carabinieri del Piemonte e Valle d’Aosta ha inviato all’uomo una nota, con la quale, accampando un danno di immagine, si chiede al soggetto il pagamento di 1.875 euro, invitandolo a provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, avvisando che in difetto si procederà con un atto di intimazione correlato di interessi legali. 

L’uomo è tutelato dall’avvocato albese Roberto Ponzio, che in merito commenta: "Senza voler fare alcuna polemica nei confronti dell’Arma, che merita massimo rispetto, ritengo l’intimazione risarcitoria destituita di fondamento. Non già per indulgenza nei confronti di un soggetto totalmente incapace di intendere e di volere, ma per motivi strettamente giuridici. Innanzitutto, il presunto danno erariale deve essere liquidato dall’autorità giudiziaria, che ne valuta sussistenza ed entità. Poi perché, quando viene accertato in via definitiva il totale vizio di mente, l’autore del reato non può essere chiamato a rispondere dell’illecito civile ai sensi dell’articolo 2.046 del Codice Civile". 

E. M.