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Cronaca | 18 luglio 2024, 20:09

Operaio morì travolto da una frana di materiale alla Sibelco di Robilante: assolti tutti gli imputati

L'incidente in cui perse la vita il 42enne Danilo Dalmasso di Borgo San Dalmazzo avvenne nel marzo 2019. L'uomo fu travolto da uno smottamento di silicio mentre stava lavorando ad un cumulo di materiale

Danilo Dalmasso,vittima dell'incidente alla ditta Sibeclo di Robilante

Danilo Dalmasso,vittima dell'incidente alla ditta Sibeclo di Robilante

Nessuno ha colpa. È questa la sentenza pronunciata stamane, giovedì 18 luglio, in tribunale a a Cuneo relativa al tragico incidente avvenuto nel marzo 20219 presso lo stabilimento Sibelco di Robilante che costò la vita al 42enne borgarino Danilo Dalmasso.

L’operaio quel sabato mattina, a bordo di una pala meccanica, era impegnato a prelevare del silicio da un cumulo di materiale alto circa 30 metri per conto dell’azienda per la quale lavorava, la Dovero Scavi di Borgo San Dalmazzo che appaltava il piazzale della Sibelco. Dalmasso morì travolto da una frana di materiale.

Per la morte bianca del lavoratore erano stati rinviati a giudizio, con l’accusa di omicidio colposo, i titolari delle due ditteF.S. e E.D., rispettivamente per l’azienda di Robilante e per quella di Borgo. Insieme a loro W.C., dipendente della Sibelco con la mansione di ‘capo piazzale’.

Secondo il pubblico ministero Attilio Offman, che aveva chiesto la condanna degli imputati, 10 mesi di reclusione per F.S. e E.D. e 7 mesi per W.C. 7 mesi, quel cumulo sarebbe stato troppo alto e il metodo di scavo non adeguato in quanto si sarebbe dovuto “realizzare con modalità diverse da quella a ‘piramide’. Creando dei ‘terrazzamenti’, in modo che l’altezza diminuisse e quindi eseguire un lavoro ‘a gradoni’”.

Una ricostruzione, questa, in netto disaccordo con quella effettuata dalle difese degli imputati. Per gli avvocati Guglielmi e Bolognesi il loro assistito F.S. avrebbe agito nel pieno rispetto tutte le norme e adottando ogni misura di sicurezza del caso. Il documento aziendale, inoltre, sarebbe stato completo in quanto il rischio sarebbe stato correttamente valutato.

Secondo il consulente tecnico nominato dalla difesa della Sibelco, il tragico incidente sarebbe imputabile alla condotta dell’operaio che, avanzando con la pala e prelevando materiale con la benna dal cumulo, avrebbe creato delle nicchie che a loro volta avrebbero causato la frana del materiale.

Ad avallare questa tesi anche la difesa di E.D., rappresentata dall’avvocato Gebbia, che ha sottolineato come la legislazione ammetta alcune situazioni in cui la prevenzione è rimessa al lavoratore: “La prevenzione collettiva non è sufficiente e questo è uno di quei casi in cui c’è il solo lavoratore con la sua esperienza. Uno di quei casi in cui la sicurezza, purtroppo, era inevitabilmente addossata e assegnata alla formazione del lavoratore.

La vera domanda è se gli elementi raccolti facciano presumere che i lavoratori fossero sufficientemente formati. E la ditta Dovero non vedo cosa altro avrebbe potuto fare di diverso se non quello di fornire una formazione continua, duratura e adeguata”. Stando alla consulenza difensiva, se anche l’altezza del cumulo fosse stata inferiore del 70% l’evento si sarebbe verificato.

Quanto alla posizione di W.C., l’avvocato Rossi ha sostenuto che il suo assistito non avrebbe avuto alcun ruolo di riferimento e che la sua attività si sarebbe limitata ad un controllo visivo. “W.C. non è mai intervenuto nella gestione del cumulo perché non è il suo lavoro. Il fatto che lui fosse presente sul piazzale è riconducibile al suo lavoro d’ufficio. Si occupava solo dell’impianto di trattamento".

Dopo la discussione delle parti, il giudice Marco Toscano aveva nominato un perito nella cui relazione affermò che tale modalità di lavoro sarebbe stata normale per gli impianti in superficie, in quanto l’uso, ad esempi, di pale robotiche è destinato alle estrazioni sotterranee.

All’esito della consulenza offerta, il giudice ha assolto W.C. per non aver commesso il fatto e F.S. e E.D. perché il fatto non sussiste.

CharB.

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