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Attualità | 28 novembre 2021, 07:55

Dal 1° gennaio 2022 obbligo di Artva, pala e sonda per scialpinisti ed escursionisti della neve [VIDEO]

"Una formulazione non chiara, che crea contenziosi interpretativi", evidenzia Boscariol del Cai nazionale. Cerchiamo di capire qualcosa in più su questa norma insieme a Paolo Salsotto, ex funzionario del Corpo Forestale dello Stato e presidente Cai Cuneo

Dal 1° gennaio 2022 obbligo di Artva, pala e sonda per scialpinisti ed escursionisti della neve [VIDEO]

Dal 1° gennaio 2022 si applicano le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, numero 40. 

Il decreto è entrato in vigore il 3 aprile 2021, ma l’articolo 43-bis, introdotto dal decreto legge 40 del 22 marzo 2021 ne aveva fissata l’applicazione a partire dal 31 dicembre 2023, termine poi ridotto al 1° gennaio 2022 dal decreto legge 25 maggio 2021, numero 73. 

Chi pratica attività fuori pista dovrà attenersi alla disposizione contenuta al secondo comma dell’articolo 26 sul pericolo di valanghe nelle attività al di fuori delle aree sciabili attrezzate, che precisa: “i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”.

La precedente normativa contenuta all’articolo 17 della legge nuemro 363 del 2003 stabiliva che “i  soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso”. 

"Si tratta di una formulazione non chiara - sottolinea Gian Paolo Boscariol del comitato direttivo centrale Cai -, peraltro una regressione rispetto al testo della legge 363 del 2003, che, all’art. 17, faceva riferimento a quei territori laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe”.

Se fino ad ora il pericolo di valanghe era comunemente considerato al grado/livello 3 della scala delle valanghe (quindi pericolo marcato), ora la formulazione potrebbe estendere l’applicazione dell’obbligo anche al livello 2 (moderato), in quanto il pericolo esiste comunque. In caso di infrazione, è prevista una sanzione fino a 150 euro. Visto le sanzioni

Considerando anche l’estensione della norma agli escursionisti semplici e ai ciaspolatori si vedranno delle probabili controversie interpretative con le autorità di polizia.

Cosa cambia quindi per gli sci alpinisti, per gli sciatori fuori pista ed escursionisti con racchette da neve ai piedi e per tutte le attività escursionistiche, compreso anche lo sci escursionismo? Abbiamo cercato di capire qualcosa in più insieme a Paolo Salsotto, già istruttore regionale di scialpinismo e funzionario del Corpo Forestale dello Stato, ora presidente Cai Cuneo.

Tiziana Fantino

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