Economia - 17 gennaio 2019, 11:39

Rimborso integrale dei buoni postali scaduti: come esercitare il diritto

Parola all’Avvocato Alberto Rizzo, Giurista esperto di Diritto Bancario e Finanziario

L'avvocato Rizzo

L’avvocato Alberto Rizzo, giurista esperto di Diritto Bancario e Finanziario, ci fa sapere che in questi primi mesi del 2019 sono scaduti, o sono ormai prossimi alla scadenza, molti buoni fruttiferi postali della serie O, P e Q, sottoscritti dai risparmiatori e per i quali Poste Italiane si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro dei medesimi. Spiega ancora il nostro esperto che si tratta di buoni postali emessi successivamente al giugno del 1986, data in cui l’allora Ministro del Tesoro aveva modificato i rendimenti, con un effetto retroattivo ed in misura fortemente negativa dei buoni fruttiferi stessi, per i quali le tabelle apposte sul retro - e riportanti i rendimenti per i successivi trent’anni - evidenziano ancora gli interessi previsti prima della modifica introdotta dal decreto ministeriale.

Ciò che sta succedendo a molti risparmiatori è lo stesso avvocato Alberto Rizzo ad illustrarlo: “Per questi buoni postali, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13979/2007, ha affermato il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuti i rendimenti riportati nei buoni fruttiferi postali, a prescindere da quanto disposto dal decreto ministeriale in premessa, affermando che, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono”.

Sotto indagine del noto giurista braidese c’è, quindi, il comportamento di Poste Italiane in rapporto alla citata giurisprudenza: “Contraddicendo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, infatti, ancora oggi Poste si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro dei buoni. Emblematico è il caso di due soggetti residenti nel Roero che, per dei buoni fruttiferi postali sottoscritti nel 1986 dal defunto marito e padre, e da questo lasciati in eredità alla moglie ed al figlio, che prevedevano dei rendimenti pari a oltre 50.000 euro, Poste Italiane, al momento della presentazione dei buoni agli sportelli da parte degli eredi, si era rifiutata di corrispondere quanto indicato negli stessi, offrendo di pagare soltanto l’importo di euro 33.000, sostenendo che i rendimenti riportati nei buoni postali erano stati modificati dal Governo nel giugno del 1986”.

Tuttavia, esistono azioni a tutela dei risparmiatori che incorrono in simili comportamenti, come precisa l’avvocato Rizzo. “Nel caso specifico, avverso tale decisione di Poste Italiane, i due risparmiatori si sono rivolti al mio Studio Legale e, ricorrendo all’Arbitro Bancario Finanziario, hanno ottenuto la condanna di Poste Italiane a corrispondere l’intero importo indicato nei buoni fruttiferi postali. Il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuto quanto risultante dalle tabelle apposte sui buoni postali è stato ripetutamente affermato da tale Autorità che, in numerose decisioni, ha altresì riconosciuto il diritto dei possessori di buoni, per i quali è stato variato il rendimento in forza di apposito timbro riportante i nuovi rendimenti per gli anni dal 1° al 20°, ad ottenere - per gli anni compresi dal 21° al 30° - l’originario rendimento previsto nella tabella”.

Il consiglio finale dell’esperto di Diritto Bancario e Finanziario è che tutti i possessori di buoni fruttiferi postali, scaduti o prossimi alla scadenza, si rivolgano a professionisti specializzati nella materia del risparmio per far verificare i propri buoni e controllare il diritto ad ottenere l’applicazione dei rendimenti riportati nel medesimo.

 

Comunicato stampa