Il CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, esprime il proprio compiacimento per il protocollo citato nel vostro articolo, dal quale certamente non potrà che derivare un m iglioramento del sistema complessivo di soccorso offerto ai cittadini.
È sempre degno di plauso qualsiasi sforzo che veda collaborare per nobili fini Amministrazioni dello Stato ed associazioni di volontariato. Corre però l’obbligo di segnalare un'importante imprecisione circa la titolarità del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso delle persone disperse in ambiente impervio, erroneamente attribuita al Soccorso Alpino.
Il soccorso pubblico nella sua interezza è compito assegnato dalla Costituzione e dalle leggi al Ministero dell’Interno, che adempie questa mission attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresa la ricerca dei dispersi, in qualsiasi tipologia di ambiente, anche montano, con la sola eccezione del mare. Si tratta di un mandato a competenza generale che non prevede possibilità di delega o di esercizio sussidiario di alcun genere.
Il coordinamento delle operazioni di soccorso in ambiente impervio negli anni passati è stato oggetto di uno scontro legale fra il Ministero dell’Interno ed il Soccorso Alpino, nel quale è intervenuto anche questo sindacato. Senza dilungarsi sulla lunga storia di questo contenzioso, è sufficiente dire che la questione ha avuto termine nel 2014 con le sentenze 1736 e 1737 del Consiglio di Stato, favorevoli al Ministero, cioè allo Stato.
Nelle stesse si ribadisce il principio che un’associazione di volontariato (quale è il Soccorso Alpino), per quanto meritevole possa essere, non può sovrintendere e coordinare un’Amministrazione dello Stato. Ad ulteriore conferma di tale quadro valgono le recenti modifiche all’art. 24 del Decreto Legislativo 139 del 2006, relativo alle funzioni e compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si deve evidenziare che, come sottolineato, in sede consulti va, dal Consiglio di Stato nel parere 918/2017 “la disposizione di cui all’articolo 24 costituisce una delle direttrici fondanti dell’intervento normativo, mediante il quale si è voluta dettare una disciplina unica del soccorso pubblico”.
Non a caso il comma 1 del riformato art. 24 sancisce che spetta al Corpo, “in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione ”. Del resto anche la relazione illustrativa del testo di legge giunto in Consiglio dei Ministri dice espressamente che “La norma, pertanto, consente di individuare, immediatamente e con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso”.
Da sempre, i Vigili del Fuoco svolgono questo compito con la massima apertura verso qualsiasi soggetto voglia e possa contribuire alla sua migliore esecuzione. In questo senso, al Soccorso Alpino vanno riconosciuti l’impegno estremo e la grande professionalità da sempre dimostrate. Al contrario, non possono essere riconosciute al Soccorso Alpino attribuzioni che non trovano fondamento nella normativa vigente, come quella del coordinamento della ricerca dei dispersi in ambiente impervio anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato; tale tipologia di intervento rappresenta esclusivamente una facies del più ampio mandato del Soccorso Pubblico di competenza dei Vigili del Fuoco.
È necessario distinguere la partecipazione, a qualsiasi titolo, alle o perazioni di soccorso di altre Amministrazioni Statali o associazioni di volontariato dall’esercizio del potere di direzione e coordinamento, al fine di non ingenerare pericolose interpretazioni degli assetti istituzionali relativi alle competenze nei servizi pubblici essenziali. Quanto sopra a chiarimento della questione affinché siano chiare a tutti le competenze e le procedure per la massima sinergia e collaborazione nei delicati soccorsi alle persone.













