Fra due settimane esatte, da giovedì 15 settembre prossimo, in base ai dettami di un Decreto del Presidente della Repubblica, i contrassegni parcheggio invalidi di colore arancione non avranno più alcuna validità e dovranno essere sostituiti con il nuovo contrassegno europeo di colore azzurro.
Per richiedere il primo rilascio del contrassegno invalidi o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale e poi presentare un’apposita domanda, indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica sopra indicata.
Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno.
Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito e sono previsti specifici versamenti solo ne caso del contrassegno temporaneo. I tempi del rilascio possono variare da Comune a Comune.
Allo scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le seguenti modalità:
- contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni): entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno;
- contrassegno invalidi temporaneo: e’ possibile l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso, l’ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.
In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente.
È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.
Per ottenere il rilascio, il rinnovo e il duplicato del contrassegno invalidi è consigliabile informarsi preventivamente presso il proprio Comune di residenza per conoscere l’ufficio competente e le modalità da seguire. Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.
Hanno diritto al rilascio del contrassegno:
- le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- le persone non vedenti.
Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche o persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.
Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.
Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato. È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno. Precisazioni e altre informazioni utili sull’uso corretto del contrassegno disabili.
Alcune precisazioni:
- Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire tutte le strutture e la segnaletica necessarie, conservandone la funzionalità e l’efficienza, per consentire e agevolare la mobilità dei disabili. A tal fine le strutture predisposte devono essere espressamente indicate tramite l’apposito segnale di simbolo di accessibilità.
- Per i veicoli che espongono l’apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia), salvo l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- L’esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro (delimitate dalle cosiddette strisce blu) può essere stabilita dal Comune che gestisce queste aree in concessione e quindi può prevedere la gratuità della sosta qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Inoltre, non si è tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle aree soggette a disco o posteggi a tempo.
- Quando ricorrono particolari condizioni di disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato (ad personam), individuato da un’apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta del disabile (detentore del contrassegno invalidi del disabile) che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida.
Altre informazioni utili:
- Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l’esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno invalidi autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza. Inoltre non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento del verbale. Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di 78 euro per uso improprio del contrassegno.
- Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili, senza avere l’autorizzazione prescritta, o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge;
- L’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro Immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell’utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l’eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta
- Si considera uso improprio utilizzare il contrassegno per dare un servizio all’invalido ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto dell’invalido senza che lo stesso sia a bordo).
Il Codice della Strada sanziona l’utilizzo del contrassegno non in originale. Non sono quindi ammesse fotocopiature, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno invalidi: in tali casi si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale.