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Attualità | 01 agosto 2013, 08:31

Colle della Gardetta: istituzione di obblighi e limitazioni per la circolazione

Vista l’ordinanza sindacale del Comune di Marmora che ordina la chiusura a tempo indeterminato della strada del Colle Esischie da Marmora il conseguente aumento di traffico, il sindaco di Canosio prende provvedimenti

Colle della Gardetta: istituzione di obblighi e limitazioni per la circolazione

ORDINANZA N. 4/13
Strada Comunale del “Colle del Preit”-Altopiano Gardetta
Strada militare n° 308 - Colle Cologn a
I.
IL SINDACO
Premesso che l’area della Gardetta rappresenta un ambito di eccezionale valore sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, individuato quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) e censito dall’APAT come Patrimonio Geologico Italiano;
Vista l’ordinanza sindacale del Comune di Marmora che ordina la chiusura a tempo indeterminato della strada del Colle Esischie da Marmora;
Premesso che in conseguenza a tale ordinanza del Comune di Marmora, un aggravio del traffico veicolare sulla strada provinciale 123 e sulla strada comunale del Colle del Preit  risulta essere insostenibile per le dimensioni della strada e per la sicurezza dei fruitori di questa;
Visto che la strada militare n° 308 della Gardetta, per dimensioni e per mancanza di manutenzione negli ultimi anni, non può essere gravata di ulteriore traffico motorizzato, in quanto non sarebbe garantita l’incolumità dei mezzi e delle persone soprattutto nei giorni di maggiore afflusso turistico;
Visto il protocollo d’intesa tra la i Comuni di Canosio, Marmora, Castelmagno, Demonte, Sambuco che contempla un programma di interventi finalizzato a:
- Ridurre i danni ambientali attraverso la riduzione del traffico motorizzato privato;
- Selezionare un’utenza motivata attraverso progetti turistici compatibili e miranti alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche, storiche e paesaggistiche della zona;
- Salvaguardare e favorire l’economia locale basata sulla zootecnia e sul turismo in forma compatibile con la tutela;
Visto l’art. 11 comma 4 della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 il quale prevede che le Amministrazioni Comunali sulle strade di loro competenza possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale;
Visto altresì il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 6 comma 4 punto b;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 art. 50;
Visto l’art. 18 lettera f) del vigente Statuto Comunale;
ORDINA
1) Il divieto di transito, lungo la strada comunale del Colle del Preit da località Colle del Preit - bivio Rifugio Gardetta - Colle Cologna per tutte le categorie di veicoli a motore dalle ore 9,00 alle ore 17.00 nei giorni indicati al punto 3);
2) Il divieto di transito, lungo la strada comunale del Colle del Preit da località Grange Servino al Colle del Preit per tutte le categorie di veicoli a motore dalle ore 11,00 alle ore 18,00 per i flussi di circolazione in salita da Località Grange Servino – Canalone Monte Cassorso a Colle del Preit nei giorni indicati al punto 4);
3) di applicare i punti 1 e 2 dell’ ordinanza in oggetto nei seguenti giorni e periodi:
- fine settimana del 3 - 4, 10 - 11, 17 -18, 24 - 25 agosto 2013;
- il giorno 15 Agosto 2013;
- nei fine settimana del 31 Agosto - 1 Settembre, 7 - 8, 14 -15 Settembre 2013;
4) di applicare le seguenti deroghe previste all’art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 nonché per le ulteriori categorie di utenti avanti specificate:
. a) Ai mezzi agricoli destinati alle attività agro-silvopastorali, nelle opere idraulicoforestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i mezzi utilizzati per servizio pubblico;
. b) Ai veicoli per il trasporto collettivo di persone autorizzati dal Comune con apposito provvedimento temporaneo o permanente;
. c) Ai veicoli muniti di apposito contrassegno “invalidi” di cui all’art.381 del D.P.R.
495/1992.
. d) Ai veicoli muniti di apposita autorizzazione temporanea e straordinaria rilasciata dal Comune.
5) Il divieto permanente di transito e di sosta a camper e caravan su tutto il tratto di strada interessata da tale ordinanza;
6) Per il tratto Bivio Rifugio Gardetta - Colle Cologna, il divieto di transito permanente a tutti gli autoveicoli non dotati di quattro ruote motrici;
7) Per il tratto Bivio Rifugio Gardetta - Colle Cologna, il divieto di transito permanente a tutti i mezzi motorizzati nelle ore notturne (dalle 21.00 alle 6.00).
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

rg

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